Statuto dell’Associazione Nazionale DLF

Approvato dall’Assemblea Generale del DLF Nazionale a Roma il

giorno 1 aprile 2009

· Art. 1 – Costituzione

· Art. 2 – Denominazione e Sede

· Art. 3 – Scopo e finalità

· Art. 4 – Gestione dell’attività

· Art. 5 – Entrate e patrimonio dell’Associazione DLF

· Art. 6 – Beni in dotazione

· Art. 7 – Esercizio finanziario

· Art. 8 – Soci

· Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

· Art. 10 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci

· Art. 11 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi

· Art. 12 – Organi dell’Associazione

· Art. 13 – Cariche sociali

· Art. 14 – Assemblea Generale del DLF

· Art. 15 – Il Consiglio Nazionale

· Art. 16 – La Giunta Nazionale

· Art. 17 – Il Presidente Nazionale

· Art. 18 – Il Direttore Amministrativo

· Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci

· Art. 20 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri

· Art. 21 – Struttura tecnico-amministrativa

· Art. 22 – Organismo di Vigilanza

· Art. 23 – Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale

· Art. 24 – Coordinamento Regionale/ex Compartimentale

· Art. 25 – Associazioni aderenti ripartite per regione

· Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione

· Art. 27 – Regolamenti

· Art. 28 – Modifiche dello Statuto

· Art. 29 – Commissariamento

· Art. 30 – Norma finale

· Art. 31 – Entrata in vigore dello Statuto

Art. 1 – Costituzione

Il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto

Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003, in seguito

definiti Soci Fondatori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 11, I.

20 maggio 1970 n. 300 ed in applicazione dell’art. 24 dell’accordo di

Confluenza al CCNL 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie,

costituiscono l’Associazione Nazionale DLF alla quale aderiscono le

Associazioni Territoriali DLF i cui soci sono i ferrovieri in servizio ed in

quiescenza. Possono aderire all’Associazione Nazionale DLF altre

Associazioni che perseguano le medesime finalità secondo le norme di

legge e le disposizioni del presente Statuto. L’Associazione è

apartitica, democratica, svolge lo propria attività in forma autonoma e

non ha fini di lucro.

Art. 2 – Denominazione e Sede

L’Associazione è denominata “Associazione Nazionale Dopolavoro

Ferroviario” ovvero, in forma abbreviata, “DLF Nazionale”.

L’Associazione ha lo propria sede legale in Roma, Via Bari, 20.

Art. 3 – Scopo e finalità

L’Associazione ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare

attività culturali, formative, ricreative, di turismo sociale, sportive

dilettantistiche, sociali ed assistenziali sia direttamente che mediante

le Associazioni DLF aderenti al proficuo impiego del tempo libero dei

soci. Nel perseguimento delle sue attività l’Associazione è impegnata

a promuovere l’immagine, il ruolo e lo conoscenza del mondo

ferroviario in tutti i suoi aspetti.

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, l’Associazione DLF curerà

anche le attività promosse dalle Società del Gruppo FS o derivanti da

accordi siglati con le Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto

Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003 volte alla

realizzazione di un benessere aggiuntivo per i dipendenti delle Società

stesse, per i pensionati e per i rispettivi componenti il nucleo

familiare.

Art. 4 – Gestione dell’attività

L’Associazione Nazionale DLF opera nell’ambito della disciplina

prevista dal D.lgs. 460/1997.

L’Associazione DLF, che già si avvale del riconoscimento del Ministero

dell’Interno con l’inserimento nell’apposito elenco degli enti

assistenziali, richiederà l’iscrizione al Registro Nazionale delle

Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

L’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario potrà, per il

conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed

accordi e/o costituire società o partecipare alle stesse

subordinatamente alla condizione di detenerne il controllo, in

conformità a quanto previsto al successivo art. 22, punto 1, lettera b).

Art. 5 – Entrate e patrimonio dell’Associazione DLF

Le entrate dell’Associazione Nazionale DLF sono costituite:

1. da eventuali avanzi di riserva costituiti con le eccedenze del

bilancio nazionale;

2. da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che

pervengono all’Associazione Nazionale DLF da chiunque ed a

qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali

della medesima;

3. dalla quota parte delle quote sociali secondo la ripartizione

stabilita dal Consiglio Nazionale e dal contributo delle società del

Gruppo FS stabilito annualmente in misura non inferiore all’1,2

per mille del monte salario complessivo;

4. da eventuali altri contributi delle Società del Gruppo FS S.p.A.

5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo

sociale.

Il patrimonio dell’Associazione Nazionale DLF è costituito:

· dai beni immobili e mobili di proprietà nonché dalle attività

finanziarie al netto delle passività esistenti;

· dal patrimonio devoluto dalle Associazioni aderenti in caso di

loro scioglimento per qualunque causa.

Art. 6 – Beni in dotazione

Per l’esercizio degli scopi e delle finalità di cui all’art. 3 del presente

Statuto e per le ulteriori attività previste nello stesso articolo,

l’Associazione Nazionale DLF utilizza anche beni immobili di proprietà

delle Società del Gruppo FS e di ulteriori soggetti che destinino a tale

scopo il loro patrimonio sulla base di specifici contratti.

Art. 7 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di

ogni anno. Il termine di presentazione del progetto di bilancio di

previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 novembre

dell’anno che precede quello di competenza ed il termine di

approvazione è fissato al 30 novembre.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo da

parte degli organi esecutivi è fissato al 15 maggio dell’anno

successivo a quello di competenza ed il termine di approvazione è

fissato al 31 maggio.

Il regime contabile dell’Associazione è soggetto alle regole previste

dal D.lgs.4 dicembre 1997 n. 460, e dalla legge 383 del 7 dicembre

2000.

Art. 8 – Soci

Sono soci dell’Associazione Nazionale DLF i Soci Fondatori di cui

all’art. 1, e, in quanto ammesse, secondo quanto previsto al

successivo articolo 9, le Associazioni territoriali DLF, cui aderiscono i

dipendenti in servizio ed in quiescenza delle Società del Gruppo FS e

l’Associazione Frequentatori DLF, cui aderiscono i componenti del

nucleo familiare (coniuge, figli e genitori) dei suddetti dipendenti o ex

dipendenti nonché altri soggetti, non appartenenti alle categorie sopra

indicate, che cooperino al conseguimento delle finalità istituzionali.

L’Associazione Nazionale DLF potrà ammettere fra i propri soci

associazioni diverse da quelle indicate al comma precedente purché

perseguano le medesime finalità e ne condividano lo scopo.

I soci partecipano all’attività associativa secondo le norme del

presente Statuto e dei Regolamenti.

Ciascuna Associazione DLF è rappresentata dal proprio Presidente,

salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente Statuto.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio si acquista con l’adesione all’Associazione

Nazionale DLF. Detta adesione deve essere deliberata dal Consiglio

Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale.

Le Associazioni aderenti partecipano alla vita dell’Associazione

Nazionale DLF e alle consultazioni elettorali secondo le disposizioni

del presente Statuto e del relativo Regolamento.

Le Associazioni aderenti devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e

le deliberazioni degli Organi dell’Associazione Nazionale DLF

esercitanti le rispettive competenze statutarie, nonché provvedere al

versamento annuale dei corrispettivi e delle quote associative di cui al

successivo punto d) dell’art. 16 con le modalità e le misure stabilite

dal Consiglio Nazionale.

L’Associazione Nazionale DLF ha la facoltà di eseguire verifiche

amministrative e patrimoniali sulle Associazioni aderenti. Su richiesta

di almeno una delle parti istitutive (almeno tre soci per la parte

sindacale) vengono automaticamente attivate, mediante il ricorso alle

competenti strutture del Gruppo FS, procedure di audit sulle

Associazioni aderenti e sulle società da quest’ultime controllate.

L’Associazione Nazionale DLF provvede inoltre alla stampa delle

“tessere DLF” dei soci delle Associazioni aderenti.

Art. 10 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci

All’Associazione aderente colpevole di trasgressione presente Statuto

sono inflitte le seguenti sanzioni:

1. richiamo scritto per trasgressioni di lieve entità alle norme

statutarie, regolamentari o alle disposizioni emanate dagli

Organi dell’Associazione Nazionale DLF e per comportamenti

non corretti nei rapporti con altre Associazioni aderenti;

2. sospensione di ogni forma di contributo per un periodo di mesi

6, in caso di recidiva entro un anno nelle infrazioni di cui al

precedente paragrafo, per le quali sia stato comminato il

richiamo scritto;

3. nomina di un commissario ad acta, per un periodo di 6 mesi,

salvo eventuale proroga, allo scopo di ripristinare il normale

andamento gestionale dell’Associazione, in caso di

comportamento omissivo o per il mancato perseguimento degli

obiettivi statuari e/o comportamenti che possano ledere

l’immagine dell’Associazione DLF. Per il periodo considerato il

commissario assume i poteri del Presidente e del Consiglio

Direttivo dell’Associazione aderente. Il commissario ad acta può

essere nominato anche in caso di accertate violazioni del

Regolamento Amministrativo e/o delle Direttive dell’Organismo

di Vigilanza;

4. nomina di un commissario e decadenza degli Organi eletti

dell’Associazione DLF aderente per gravi violazioni delle norme

statutarie, regolamentari e per ripetute inosservanze delle

direttive dell’Associazione Nazionale DLF nonché per atti e

comportamenti che hanno pregiudicato l’immagine ed il

prestigio dell’Associazione Nazionale DLF e delle Associazioni

DLF aderenti. Il commissario può nominare un vice commissario,

assume i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo, provvede

a convocare l’Assemblea dei soci che delibera le nuove elezioni

secondo le modalità ed i tempi del regolamento nazionale;

5. esclusione dall’Associazione nazionale DLF per il mancato

rispetto degli artt. 3 e 9 del presente Statuto ed in particolar

modo per il perseguimento di finalità diverse da quelle

istituzionali:

Competente a predisporre l’istruttoria ed a proporre le sanzioni di cui

agli ai punti 2-3-4-5 è il Collegio Nazionale dei Probiviri. Gli Organi

dell’Associazione Nazionale DLF competenti ad emanare le sanzioni

sono:

· il Presidente per le mancanze di cui al punto 1;

· la Giunta Nazionale per le mancanze di cui ai punti 2 e 3;

· il Consiglio Nazionale per le mancanze di cui ai punti 4 e 5.

Contro i provvedimenti di cui ai punti 2 e 3 è ammesso il ricorso entro

30 giorni al Consiglio Nazionale; contro i provvedimenti di cui ai punti

4 e 5 è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Assemblea Generale.

Le deliberazioni sanzionatorie debbono obbligatoriamente contenere

le motivazioni: Il Presidente dell’Associazione aderente deve ricevere

preventiva notifica dell’addebito ed entro 10 giorni può fornire

eventuali giustificazioni.

Art. 11 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli

Organi

I Componenti degli Organi dell’Associazione Nazionale DLF che,

nell’esercizio delle loro funzioni e competenze, si rendono

responsabili di inadempienze ai doveri statutari, di trasgressione alle

norme dello statuto o di irregolarità nella gestione delle attività di

pertinenza, sono passibili di decadenza dalla carica rivestita, fatto

salvo l’obbligo del risarcimento di eventuali danni arrecati connessi

alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.

La decisione della sanzione viene assunta su proposta del Collegio dei

Probiviri, con delibera del Consiglio Nazionale dell’Associazione DLF

assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio. Le delibere in

materia di sanzioni devono essere adeguatamente motivate.

Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso il ricorso

all’Assemblea generale entro 30 giorni dalla notifica dalla

comunicazione. Gli interessati hanno diritto di essere personalmente

sentiti nel merito ai fini della legittimità dell’istruzione del

provvedimento di decadenza e di prendere visione delle contestazioni.

Art. 12 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione DLF:

· l’Assemblea Generale;

· il Consiglio Nazionale;

· la Giunta Nazionale;

· il Presidente Nazionale;

· il Direttore Amministrativo;

· il Collegio Nazionale dei Sindaci;

· il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 13 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto sono ricoperte dai

rappresentanti dei Soci Fondatori e dai Soci Effettivi delle Associazioni

DLF territoriali. La stessa carica non può essere ricoperta per più di

due mandati consecutivi.

Le cariche associative sono incompatibili con le cariche all’interno

delle società strumentali di proprietà o controllate dalle Associazioni

DLF territoriali e/o dall’Associazione Nazionale DLF.

Con riferimento al precedente comma, eventuali eccezioni dovranno

essere deliberate dal Consiglio Nazionale con parere motivato e

assunte a maggioranza qualificata sentito il parere dell’Organismo di

Vigilanza.

Art. 14 – Assemblea Generale del DLF

L’Assemblea Generale del DLF Nazionale è costituita:

· dai Soci Fondatori di cui all’art. 1, che partecipano con un

rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante

il Contratto Aziendale di Gruppo 16.4.2003 e con un numero di

rappresentanti delle Società del Gruppo FS pari al totale dei

rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;

· dai soci aderenti di cui all’art. 8;

· dai membri della Giunta Nazionale.

Ciascuna Associazione aderente partecipa con il proprio Presidente o

con altro delegato eletto dal Consiglio Direttivo della stessa fra i

propri componenti. Qualora il Presidente partecipi all’Assemblea

Generale in altra veste, il Consiglio Direttivo elegge un altro

rappresentante.

L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando sia

presente oltre lo metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque

sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea Generale decide a

maggioranza assoluta degli aventi diritto sui ricorsi disciplinari nei

casi previsti dal presente Statuto. L’Assemblea Generale è convocata

dalla Giunta Nazionale nella persona del suo Presidente, che è

chiamato a presiederla, almeno due volte l’anno, per:

1. approvare il bilancio preventivo del DLF;

2. approvare il bilancio consuntivo del DLF;

3. approvare in corso d’anno le variazioni al bilancio proposte dalla

Giunta Nazionale.

La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data

dello svolgimento a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o

con altro mezzo che garantisca l’avvenuta notificazione.

Art. 15 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è investito di compiti di indirizzo,

coordinamento, e programmazione generale per il raggiungimento dei

fini istituzionali. Esso è composto di 45 membri effettivi delle

Associazioni Territoriali aderenti eletti dai Consiglieri delle

Associazioni DLF stesse. La composizione delle liste nazionali per

l’elezione dei componenti di cui al primo punto sopra indicato dovrà

prevedere almeno il 70% dei Consiglieri eletti in primo grado nelle

Associazioni DLF territoriali.

Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni. I compiti ad esso

attribuiti sono:

a. esaminare e approvare su proposta della Giunta Nazionale i piani

annuali e pluriennali;

b. eleggere la Giunta Nazionale;

c. deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, la struttura

nazionale tecnico-amministrativa, il suo organico, i suoi compiti e le

sue funzionalità;

d. stabilire le quote associative annue dei soci delle Associazioni

aderenti e la loro ripartizione su proposta della Giunta Nazionale,

garantendo alle Associazioni aderenti una quota non inferiore al 60%;

e. determinare, su proposta della Giunta Nazionale, la ripartizione dei

contributi corrisposti dalle Società del Gruppo FS;

f. deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, la costituzione, le

modifiche di giurisdizione, gli accorpamenti e lo scioglimento delle

Associazioni aderenti;

g. approvare, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, la nomina del

Direttore Amministrativo;

h. assolvere i compiti di cui ai punti 4 e 5 dell’art. 10;

i. deliberare a maggioranza la decadenza dalla carica rivestita dei

componenti degli Organi associativi nazionali secondo quanto previsto

dall’art. 11 del presente Statuto;

j. deliberare su proposta del Presidente, il conferimento da parte di

un’Associazione DLF territoriale della tessera vitalizia di “Socio

onorario” a persone che si sono distinte per la loro opera a favore del

DLF e per le loro iniziative in materie relative alle attività istituzionali

del Dopolavoro Ferroviario.

k. emanare il Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni

delle Associazioni DLF territoriali.

Il Consiglio Nazionale può indire, per orientamenti e scelte

particolarmente significative per l’Associazione, il convegno nazionale

di tutti i Consigli Direttivi delle Associazioni aderenti.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Giunta

Nazionale ed in assenza e/o per impedimento del Vice Presidente di

origine elettiva più anziano.

Il Consiglio Nazionale è convocato, almeno due volte l’anno, dal

Presidente su proposta della Giunta Nazionale o da almeno un terzo

dei membri del Consiglio che ne facciano richiesta, specificandone

l’ordine del giorno. Le sedute sono valide quando vi partecipa lo metà

più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi

di ricorso nelle materie disciplinari, nel qual caso lo decisione è

assunta a maggioranza dei componenti dell’Organo. I componenti del

Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, non intervengano

a tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio

Nazionale stesso che provvede al reintegro attingendo alle medesime

liste da cui provenivano i decaduti.

Art. 16 – La Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale, nell’ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio

Nazionale, è investita dei poteri necessari per la realizzazione degli

scopi dell’Associazione.

La Giunta Nazionale si riunisce almeno una volta al mese ed è

convocata dal Presidente. La Giunta è regolarmente costituita quando

è presente la maggioranza dei suoi membri. Essa delibera a

maggioranza dei presenti. Delle riunioni della Giunta è redatto

verbale.

La Giunta Nazionale è composta da tredici componenti eletti dal

Consiglio Nazionale fra cui tre indicati del Gruppo FS. I membri eletti

dalla Giunta Nazionale che, senza giustificato motivo, non

intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti

dal Consiglio Nazionale che provvede al reintegro attingendo dai primi

non eletti delle liste di riferimento.

La Giunta Nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, il

Segretario, e tre Vice Presidenti, di cui uno fra i componenti indicati

dal Gruppo FS, ai quali vengono assegnati compiti operativi. La Giunta

può attribuire incarichi specifici agli altri componenti in relazione ai

compiti e ai poteri individuati nel presente articolo.

Il Presidente, i tre Vice Presidenti ed il Segretario della Giunta

costituiscono l’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di Presidenza svolge una

funzione propositiva e consultiva e può assumere decisioni su materie

delegate dalla Giunta Nazionale.

Il Vice Presidente rappresentante del Gruppo FS ha il compito di:

· cooperare alla predisposizione del piano programmatico annuale

delle attività dell’Associazione Nazionale DLF sostenute con il

contributo del Gruppo FS;

· esprimere parere obbligatorio sulla destinazione dei contributi

del Gruppo FS;

· presentare, per le attività di cui al secondo capoverso dell’art. 3,

sostenute con i contributi del Gruppo FS di cui al punto d)

dell’art. 5, il piano programmatico annuale, verificandone

l’attuazione attraverso l’esercizio di un parere obbligatorio e

vincolante sulla gestione del programma stesso al fine di

garantirne la conformità alla volontà del Gruppo FS.

La Giunta Nazionale è investita dei poteri per la gestione

dell’Associazione ed in particolare:

a. coordina e sviluppa le attività dell’Associazione a livello nazionale

nel quadro delle direttive e delle decisioni dell’Assemblea generale e

del Consiglio Nazionale;

b. propone il progetto di bilancio di previsione di sua competenza con

la ripartizione degli stanziamenti per capitolo di spesa. Propone

inoltre eventuali variazioni al bilancio stesso. Propone il progetto di

bilancio consuntivo;

c. propone la ripartizione dei fondi sulla base dei criteri obiettivi alle

Associazioni DLF aderenti;

d. delibera sugli impegni di spesa dell’Associazione per quanto di

competenza;

e. controlla e verifica l’attività e gli investimenti effettuati con i fondi

inviati alle Associazioni aderenti, in relazione a quanto previsto

dall’art. 3, nonché ai programmi ed agli indirizzi generali espressi dal

Consiglio Nazionale;

f. promuove e gestisce le manifestazioni nazionali, con attribuzione al

proprio interno di specifiche competenze o affidandole alle

Associazioni DLF aderenti;

g. stipula con il Gruppo FS apposite intese per la realizzazione delle

attività come da art. 3, comma 2;

h. emana le norme applicative dei Regolamenti per singole attività

istituzionali nazionali;

i. coordina ed indirizza le iniziative di competenza e degli Organi delle

singole Associazioni aderenti per la realizzazione di programmi

nazionali;

j. cura sul piano nazionale ed internazionale i rapporti con le

istituzioni, enti, organismi, associazioni e federazioni che esplicano

attività analoghe a quelle del DLF;

k. propone la quota di iscrizione annuale e la sua ripartizione;

l. propone al Consiglio Nazionale le modifiche di giurisdizione

territoriale delle Associazioni aderenti;

m. in caso di scioglimento di una o più Associazioni aderenti può

proporre al Consiglio Nazionale la costituzione di una nuova

Associazione con medesime caratteristiche territoriali;

n. dirime le controversie insorte tra le Associazioni aderenti;

o. propone al Consiglio l’acquisto, il comodato, la locazione e

l’alienazione dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri di

proprietà dell’Associazione Nazionale DLF;

p. assolve i compiti di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 10;

q. convoca l’Assemblea Generale.

La Giunta Nazionale, inoltre, adotta il modello di organizzazione,

gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Elegge,

inoltre, uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, di cui all’art.

22, punto 2.

Art. 17 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha lo rappresentanza legale e istituzionale

dell’Associazione. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea

Generale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale fissandone

l’ordine del giorno.

Egli da attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea Generale, del

Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale.

Richiede alle competenti strutture del Gruppo FS, su richiesta di

almeno una delle parti istitutive (tre soci fondatori per lo parte

sindacale), le procedure audit previste al precedente articolo 9.

Può conferire deleghe sulle sue competenze nell’ambito della Giunta

Nazionale ai Consiglieri con funzioni di Vice Presidente o in casi

particolari a singoli componenti della Giunta Nazionale.

Il Presidente nazionale rimane in carica 4 anni o comunque fino

all’elezione del suo successore da parte della Giunta Nazionale. E’

possibile l’elezione per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente anziano, di origine elettiva, esercita funzioni vicarie

nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 18 – Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è responsabile delle funzioni contabili,

amministrative ed organizzative della sede nazionale, nonché

l’esecuzione dei provvedimenti deliberati dell’Associazione, comprese

le procedure per l’audit di cui al precedente art. 9.

Il Direttore Amministrativo ha, inoltre, il compito di assistere il

Presidente Nazionale, la Giunta Nazionale ed il Consiglio Nazionale

nelle loro funzioni e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di

Giunta e di Consiglio Nazionale. Intrattiene le relazioni amministrative

con le altre strutture amministrative delle Associazioni DLF aderenti.

Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno

nominato dal Gruppo FS con funzioni di Presidente, e da due

supplenti.

La carica del Sindaco è incompatibile con ogni altra carica in seno

all’Associazione DLF a tutti i livelli.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è nominato dall’Assemblea dei Soci

su indicazione dei Soci Fondatori e dura in carica quattro anni.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci esercita il controllo sulla gestione

finanziaria dell’Associazione, verifica l’esattezza e lo corretta tenuta

dei libri, delle scritture contabili attraverso controlli periodici, richieste

di atti e notizie riguardanti la gestione stessa. Esamina il bilancio

preventivo ed il bilancio consuntivo, redige relazioni illustrative per il

Presidente Nazionale, la Giunta Nazionale ed il Collegio Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci partecipa per il tramite dei suoi

componenti effettivi alle riunioni dell’Assemblea Generale e del

Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Il Presidente partecipa alle riunioni della Giunta Nazionale senza

diritto di voto.

Il Collegio redige verbali di tutte le proprie riunioni e delle decisioni

che adotta, che vengono trascritte nel libro dei verbali del Collegio dei

Sindaci.

Ove, senza giustificato motivo, i componenti effettivi del Collegio non

partecipino a tre riunioni consecutive dell’Organo sono dichiarati

decaduti dall’Assemblea dei Soci e sostituiti con le procedure di cui ai

primi tre commi del presente articolo.

Art. 20 – Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri

effettivi, uno dei quali nominato dal Gruppo FS, e da due supplenti.

Escluso il membro di nomina FS, gli altri componenti del Collegio sono

nominati, tra i soci effettivi, dall’Assemblea dei Soci su indicazione dei

Soci Fondatori.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente tra i membri nominati

dall’Assemblea dei Soci.

Il Collegio svolge le funzioni disciplinari stabilite dal presente Statuto

e da quello delle Associazioni DLF aderenti. Partecipa senza diritto di

voto all’Assemblea Generale ed al Consiglio Nazionale. Il Presidente

del Collegio partecipa alla Giunta Nazionale senza diritto di voto.

Ove, senza giustificato motivo, i componenti effettivi del Collegio non

partecipino a tre riunioni consecutive dell’ organo sono dichiarasti

decaduti dall’Assemblea dei Soci e reintegrati con le procedure di cui

ai primi due commi del presente articolo.

Art. 21 – Struttura tecnico-amministrativa

Per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi, gestionali e di

funzionamento, l’Associazione si avvale di un’idonea struttura

tecnico-amministrativa con competenze e funzioni definite dal

Consiglio Nazionale in apposito regolamento da approvare nella prima

riunione dell’Organismo.

A capo della struttura è preposto il Direttore Amministrativo.

Art. 22 – Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza ha competenza sia sulla Associazione

Nazionale DLF che sulle Associazioni DLF Territoriali e svolge una

duplice funzione così come articolata nei successivi punti 1 e 2 anche

avvalendosi delle strutture di audit del Gruppo FS.

Dura in carica quattro anni.

1. Per lo svolgimento delle funzioni sotto elencate alle lettere a), b), c),

d), e), f), g), h) ed i) l’Organismo di Vigilanza è composto in modo

paritetico da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il Contratto

Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003 e da

rappresentanti delle Società del Gruppo FS.

E’ nominato dai Soci Fondatori. Elegge al suo interno il Presidente tra i

rappresentanti del Gruppo FS.

L’Organismo svolge le seguenti funzioni:

a. controlla che l’utilizzo dei contributi elargiti dal Gruppo FS vengano

utilizzati per le finalità istituzionali;

b. formula pareri obbligatori e vincolanti sulla costituzione delle

società commerciali o sulla partecipazione alle stesse;

c. nomina i Collegi dei Sindaci a livello Regionale/ex Compartimentale;

d. vigila in genere sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo;

e. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e/o

che gli viene affidata anche di volta in volta dai Soci Fondatori;

f. adotta i provvedimenti di commissariamento di cui all’art. 29;

g. formula il parere di cui all’art. 13, ultimo comma;

h. vigila sulla corretta applicazione del Regolamento di esecuzione;

i. esprime proprie valutazioni sulle modifiche allo Statuto-tipo delle

Associazioni territoriali.

2. Oltre alle predette funzioni, l’Organismo di Vigilanza svolge le

funzioni e le attività previste dal d. 19s. n. 231/2001, anche

avvalendosi delle strutture di audit del Gruppo FS.

In tal caso, l’Organismo è composto da tre componenti, uno eletto

dalla Giunta Nazionale, uno nominato dal Gruppo FS ed il terzo,

esterno al DLF, individuato di comune accordo dai Soci Fondatori in

base a requisiti di competenza e di professionalità.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni e attività di cui al presente

punto 2, l’Organismo di Vigilanza, nella propria autonomia, stabilisce

le modalità del proprio funzionamento.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci regionale e/o ex

Compartimentale

Il Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale è composto

da cinque componenti effettivi e due supplenti. La nomina dei Sindaci

nell’ambito regionale è effettuata dall’Organismo di Vigilanza. In ogni

Regione/ex Compartimento saranno nominati quattro Sindaci effettivi

secondo la rappresentatività delle liste che hanno partecipato alle

elezioni. Il quinto componente è indicato al medesimo Organismo, da

parte del Gruppo FS per assumere la carica di Presidente.

Il Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale ha sede nei

locali dell’Associazione Territoriale DLF con maggior numero di soci

effettivi nell’ambito geografico di riferimento.

Dura in carica quattro anni.Il Collegio dei Sindaci:

· esprime pareri sui bilanci preventivi e consuntivi delle

Associazioni Territoriali;

· esprime un primo parere sulla costituzione e/o partecipazione

delle Associazioni DLF Territoriali a società strumentali;

· vigila sul regolare andamento contabile-amministrativo delle

Associazioni DLF di competenza;

· esercita il potere di controllo di quanto stabilito nel Regolamento

di Contabilità.

Art. 24 – Coordinamento Regionale e/o ex

Compartimentale

Per ciascuna regione con almeno tre Associazioni DLF Territoriali sono

costituiti dei Coordinamenti Regionali/ex Compartimentali. Le

Associazioni DLF Territoriali insistenti nella medesima regione, nel

caso in cui siano in numero inferiore a tre, possono decidere di

confluire nel Coordinamento Regionale limitrofo, sulla base di

decisione assunta a maggioranza tra tutti i Consiglieri delle

Associazioni interessate e ratificata dal Consiglio Nazionale. Parimenti

sono accorpate le Associazioni aderenti prive di base territoriale

ovvero con base territoriale multi regionale.

Il Coordinamento Regionale/ex Compartimentale propone le attività

regionali delle Associazioni DLF alla Sede Nazionale per l’attribuzione

delle risorse.

Esso ha sede nella città ove si trova l’Associazione aderente col

maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite nell’ambito di

competenza, su base territoriale.

Ciascun Coordinamento Regionale/ex Compartimentale è composto

dai Presidenti delle Associazioni aderenti incidenti sul territorio o a

questo accorpate.

Il Presidente del Coordinamento è il Presidente della Associazione

aderente col maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite

nell’ambito di competenza, su base territoriale.

Il Presidente convoca e presiede il Coordinamento ed esercita le

competenze che gli sono affidate dal Coordinamento stesso nei

rapporti con l’Associazione Nazionale DLF, con le istituzioni, con le

altre associazioni del tempo libero e con terzi a livello regionale e

interregionale.

Compito del Coordinamento Regionale/ex Compartimentale è quello

di assicurare la collaborazione e l’intesa fra le Associazioni al fine di

favorire l’erogazione ai soci di servizi omogenei.

Per la sua attività esso si avvale della collaborazione della struttura

tecnico-amministrativa messa a disposizione dall’Associazione col

maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite nell’ambito di

competenza.

Art. 25 – Associazioni aderenti ripartite per regione

Ai fini del requisito di cui agli artt. 8 e 9, alla data dell’approvazione

del presente Statuto devono considerarsi soci aderenti tutte le 111

Associazioni, di seguito elencate, formate dai ferrovieri in servizio ed

in quiescenza nonché l’Associazione Nazionale dei Frequentatori DLF

che aderisce condividendone gli scopi e le finalità:

· Piemonte (9): Torino – Alessandria – Asti – Bussoleno – Chivasso

– Cuneo – Novara – Novi Ligure – Domodossola;

· Val d’Aosta (1): Aosta;

· Lombardia (9): Milano – Bergamo – Brescia – Cremona – Gallarate

– Pavia – Voghera – Lecco – Mantova;

· Veneto (8): Venezia – Verona – Vicenza – Padova – Treviso –

Belluno – Portogruaro – Rovigo;

· Friuli Venezia Giulia (4): Isontino – Udine – Trieste – Pordenone;

· Trentino Alto Adige (3): Bolzano – Trento – Valle Isarco e

Pusteria;

· Emilia Romagna (8): Bologna – Modena – Parma – Piacenza –

Faenza – Ravenna – Ferrara – Rimini;

· Liguria (6): Genova – Savona – Ventimiglia – Chiavari – Albenga –

La Spezia;

· Toscana (12): Firenze – Arezzo – Chiusi – Empoli – Livorno –

Lucca – Pisa – Grosseto – Viareggio – Pistoia – Siena – Cecina;

· Lazio (7): Roma – Frosinone – Civitavecchia – Orte – Cassino –

Formia – Viterbo;

· Marche (5): Ancona – Fabriano – Falconara – S. Benedetto del

Tronto – Civitanova Marche;

· Umbria (3): Perugia – Foligno – Terni;

· Abruzzo (4): Pescara – L’Aquila – Sulmona – Avezzano;

· Campania (6): Agropoli – Napoli – Benevento – Salerno – Caserta

– Sapri;

· Calabria (7): Reggio Calabria – Villa S. Giovanni – Lamezia Terme

– Crotone – Cosenza – Catanzaro – Paola;

· Sicilia (6): Palermo – Messina – Catania – Siracusa – Caltanissetta

– Trapani;

· Sardegna (4): Cagliari – Olbia – Oristano – Sassari;

· Puglia (7): Bari – Barletta – Foggia – Brindisi – Gioia del Colle –

Lecce – Taranto;

· Molise (1): Campobasso;

· Basilicata (1): Potenza.

L’eventuale incremento del numero delle Associazioni territoriali sopra

indicato comporta una modifica statutaria, da adottare in conformità a

quanto previsto dal successivo articolo 28.

Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione si scioglie:

· per concorde volontà del Gruppo FS e delle Organizzazioni

Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di

Confluenza 16.4.2003;

· per il venir meno dei presupposti necessari al conseguimento dei

fini sociali.

In caso di scioglimento, i beni di proprietà FS, non regolati da contratti

di locazione, in uso all’Associazione rientrano nella piena disponibilità

delle Società del Gruppo FS; quelli di esclusiva proprietà

dell’Associazione saranno devoluti, secondo indicazione delle

Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e

Accordo di Confluenza 16.4.2003, a finalità sociali e assistenziali in

favore dei dipendenti delle Società del Gruppo FS nel rispetto di

quanto previsto dalla legge 383/2000.

Art. 27 – Regolamenti

I Regolamenti, parte integrante del presente Statuto, disciplinano le

regole di organizzazione interna, di gestione, di amministrazione, di

contabilità e le norme elettorali. Essi sono approvati dall’Assemblea

dei Soci.

Art. 28 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto potranno essere definite secondo

accordi tra il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il

Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003,

sentito il Consiglio Nazionale dell’Associazione e sono approvate

dall’Assemblea dei Soci.

Art. 29 – Commissariamento

Per gravi motivi e comprovata impossibilità di proseguire l’attività

dell’Associazione Nazionale DLF, l’Organismo di Vigilanza decide il

Commissariamento dell’Associazione Nazionale stessa a maggioranza

dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 30 – Norma finale

Il presente Statuto è stato redatto sulla base dei poteri conferiti al

Gruppo FS e alle OO.SS. stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e

Accordo di Confluenza 16.4.2003, di cui all’Atto Costitutivo del 10

maggio 1995 notaio Niccodemo Operamolla in Roma ed in

applicazione dei principi dei D.lgs 460/97 e 383/2000.

Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente

Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.

Art. 31 – Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dal 15 luglio 2008.